Il nostro ordinamento contempla la separazione consensuale e la separazione giudiziale. La separazione consensuale è alternativa alla separazione giudiziale.
Il diritto di chiederne la separazione spetta esclusivamente ai coniugi: si tratta di un diritto personalissimo, irrinunciabile ed indisponibile, tant'è che si considerano nulli i patti di ricorrere esclusivamente alla separazione consensuale e le rinunce preventive alla richiesta di declaratoria con addebito.