Comunione
Dal 20 settembre 1975, con la riforma della famiglia attuata dal nostro legislatore, a tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, oppure, pur avendola stipulata, omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui si esplicita agli art. 177 e seguenti del Codice civile.
I beni che costituiscono l’oggetto della comunione legale si differenziano dai beni personali di ciascun coniuge sotto il duplice profilo delle regole e dei limiti entro i quali essi rispondono delle obbligazioni contratte dai coniugi, congiuntamente o separatamente, nell’interesse della famiglia o per il conseguimento di scopi esclusivamente individuali.
La comunione dei beni è il risultato di un accordo tra due o più individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune, godendone equamente dei frutti e partecipando solidarmente alle spese.
Non tutti i beni sono però oggetto del regime patrimoniale della comunione, ed occorre pertanto distinguere ciò che rientra nella comunione (beni della comunione) da ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all'altro (beni personali dei coniugi).
Appartengono al regime patrimoniale della comunione dei beni i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezion fatta per i beni personali, i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi ed infine i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni personali e non rientrano in comunione i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare prima del matrimonio, come proprietà od altri diritti reali minori, i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori, i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione, i beni strumentali all'esercizio della professione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni ed i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell'atto di disposizione.
Nel codice civile distinguiamo gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere compiuti anche disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, dagli atti di straordinaria amministrazione, che devono invece essere compiuti congiuntamente dai due coniugi.
Vi è poi la comunione convenzionale, una forma particolare di comunione dei beni modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa. Per accordo tra i coniugi, inoltre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico, per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni: tale fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico, ma anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento. Nel fondo patrimoniale possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito: per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni. Secondo l'art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell'annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dove per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia di divorzio da parte dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione davanti la Corte d'Appello. Lo scioglimento della comunione dei beni, come disciplinato all'art. 191 c.c., può ritenersi valido nei casi in cui sia stato annullato il matrimonio o eccepita la sua nullità, sia stata dichiarata l'assenza o la morte presunta di uno dei coniugi da parte delle autorità competenti, vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ovvero in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale, in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata in caso di interdizione, inabilitazione o cattiva amministrazione della comunione, nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un regime diverso o infine nel caso di fallimento di uno dei coniugi. Sia nell'ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza oppure con il trascorrere del termine per proporre l'appello, il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore. In caso di separazione personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria: nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione. La scelta del regime patrimoniale da parte dei coniugi, come lo scioglimento di essa, è materia delicatissima e complessa, che necessita non dell'arbitrato o del consiglio di chiunque ma la responsabilità in campo di un professionista competente: affidandovi allo studio legale Minelli e Vancini, che esercita nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe, avrete modo di avvalervi di una consulenza competente e professionale. Lo studio legale avvocati associati Minelli Vancini, situato in via Ragazzi del '99 a Bologna, offre consulenza ed assistenza ormai da anni, con professionalità e competenza, per questioni inerenti la comunione dei beni ed il regime patrimoniale tra coniugi nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe.