Crisi della Convivenza
In assenza di leggi e regole che disciplinino i rapporti personali e patrimoniali tra conviventi, assimilabili alle leggi e regole disciplinanti il rapporto di coniugio, ci si domanda se i doveri e diritti matrimoniali valgono anche per i conviventi.
E’ evidente che quelli che sono obblighi legali per i coniugi, nella convivenza sono espressione dell’autonomia dei conviventi, con la conseguenza che l’inosservanza dei doveri di coabitazione, fedeltà ed assistenza non fonda alcuna pretesa giuridicamente azionabile.
In ordine ai rapporti patrimoniali si esclude l’applicazione del regime di comunione legale dei beni; la giurisprudenza ha affermato che il contributo del partner all’acquisto di un bene non è di per sé rilevante al fine di considerare il bene comune, salva la possibilità di addivenire ad una convenzione instaurativa di una sorta di regime di acquisti comuni.
E’ ormai consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che non vi è alcun dubbio sull’esistenza dell’obbligo di risarcire i danni causati dalla rottura del ménage a carico del convivente a cui è addebitata la crisi della convivenza. In caso di crisi della convivenza, si pone spesso il problema dell’assegnazione della casa familiare; in tal caso il convivente legato al partner proprietario dell’immobile da un mero rapporto di fatto, non gode di un diritto autonomo alla coabitazione, come quello riconosciuto ai coniugi.
In ordine ai profili successori, in caso di morte di un convivente nessuna tutela è prevista a favore del coniuge superstite.
Altro problema alquanto dibattuto è quello della sussistenza o meno del diritto al risarcimento dei danni morali subito da un convivente a seguito dell’uccisione dell’altro. Al riguardo la Cassazione ha stabilito che spetta al convivente che agisce per il risarcimento dei danni patrimoniali fornire la prova del contributo patrimoniale e personale apportato in vita e venuto meno in conseguenza della morte del partner.
Per quanto concerne gli effetti della cessazione della convivenza con riferimento ai figli, è competente il tribunale per i minorenni sia in relazione alle misure inerenti all’esercizio della potestà ed all’affidamento del figlio sia a quelle economiche relative al mantenimento.
In assenza di una disciplina che regoli i rapporti patrimoniali tra conviventi, la dottrina ha individuato quale strumento idoneo a coordinare le esigenze di libertà ed autonomia che la convivenza esprime con le esigenze di tutela individuale di ciascun convivente i cd. “contratti di convivenza”, vale a dire convenzioni che i partners possono stipulare al fine di regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. Una possibile convenzione è quella avente ad oggetto il mantenimento di un convivente da parte dell’altro, o reciprocamente, in caso di bisogno.
Al riguardo va precisato che la pattuizione di prestazioni di natura economica per il periodo successivo alla crisi della convivenza è valida solo se il fine è quello di assistenza al convivente che si trova in condizioni di maggiore difficoltà economica.
Al fine di tutelarsi legalmente dalla crisi della convivenza, lo studio legale offre consulenza ed assistenza per questioni e controversie in materia di crisi della convivenza, mettendo a disposizione sia avvocati a Bologna sia avvocati a Modena, nonché nella regione Emilia Romagna.