Diritti reali, diritti di proprietà, diritti di confine
Lo studio legale Avvocati Associati Minelli Vancini, situato a Bologna, fornisce servizi di consulenza legale e rappresentanza legale nei vari campi del diritto civile, in ogni tipo di negozio giuridico e di transazione, con riguardo sia ai profili economico-giuridici che ai profili tecnici e specialistici.
Lo studio legale Avvocati Associati Minelli Vancini, situato a Bologna, si occupa anche di diritti reali e di proprietà.
Il diritto reale per eccellenza, il diritto di proprietà, è la facolta' di godere e di disporre di un determinato bene in modo pieno ed esclusivo (art. 832 cc), e si concretizza in un insieme di poteri esercitabili illimitatamente entro i limiti e i modi previsti dalla legge, e disciplinati dagli art. 810 e seguenti del codice civile.
La proprietà, anche se imprescrittibile, è soggetta ad usucapione, ed è un'azione tutelata dall'azione di rivendicazione (948 cc) e da quella negatoria (949 cc).
I diritti reali si affermano su beni mobili, ma vengono disciplinati dal legislatore degli anni "40" soprattutto con riferimento ai beni immobili ed, in particolare, ai beni fondiari; essi sono soggetti al regime di pubblicità della trascrizione e tendono ad avere una considerevole durata nel tempo.
Ulteriore caratteristica del diritto reale è il c.d. "diritto di sequela" o diritto "di seguito" inteso nel diritto, riconosciuto al titolare, di inseguire la res in oggetto, per riprenderla da chiunque, eventualmente la possegga in pregiudizio della sfera giuridica del legittimato.
Le azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto contro altrui, anche contro eventuali comproprietari che abusano della loro quota con turbative, si chiamano azioni petitorie e sono individuate nello specifico nell'azione di rivendicazione, nell'azione negatoria, nell'azione di mero accertamento della proprietà, nell'azione di regolamento dei confini ed infine nell'azione di apposizione dei termini.
Il proprietario, ai sensi dell'art. 948 c.c., ha il diritto di rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene: quest'azione, chiamata appunto di rivendicazione, è imprescrittibile; ciò significa che chi ne ha diritto non può mai perdere la facoltà di esercitarla, salvi gli effetti dell'usucapione.
Il proprietario inoltre, secondo l'ex art. 949 del codice civile, può proporre tale azione contro chi vanta un diritto reale (ad esempio la servitù) sul bene, ed in tal caso si tratta dell'azione negatoria.
L'azione di mero accertamento della proprietà presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale; tale azione è imprescrittibile, perché si tratta di una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in diem, così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione.
L'azione di regolamento dei confini, invece, presuppone l'incertezza degli stessi e la conseguente necessità di certezza del diritto; il giudice è chiamato ad apporre precisamente il limite che separa due fondi.
Per quanto riguarda le dimostrazioni da effettuare, ogni mezzo di prova è ammesso.
Se nessuna delle parti riesca a dimostrare il fondamento della propria pretesa, il giudice dovrà apporre i limiti servendosi delle mappe catastali.
Infine l'azione di apposizione dei termini si verifica nel caso in cui non c'è incertezza dei confini, ma l'attore vuole apporre un segno materiale di delimitazione.
Il convenuto è chiamato in causa per dividere le spese, e per evitare future discussioni.
Ciascuno dei proprietari può intentarla; la competenza è del giudice di pace.
Con il diritto di proprietà possono coesistere, sulla medesima cosa, altri diritti, appartenenti a soggetti diversi del proprietario: questi assumono tradizionalmente il nome di diritti reali minori: rispetto alla proprietà, gli altri diritti reali si presentano come diritti limitati o parziali, caratterizzati da un limitato contenuto che in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà; sono inoltre diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri è proprietario: coesistono, sulla cosa, con l'altrui diritto di proprietà, il cui contenuto viene a ridursi per permettere che la medesima cosa formi oggetto di altri diritti reali, o diritti su cosa altrui, si distinguono nella prassi in diritti reali di godimento, di cui fanno parte l'enfiteusi, il diritto di superficie, l'usufrutto, il diritto reale d'uso, il diritto reale di abitazione e le servitù, e in diritti reali di garanzia, il pegno e l'ipoteca.
La natura di questi diritti come diritti reali si manifesta nel fatto che essi hanno per oggetto la cosa e permangono, in quanto diritti sulla cosa, nonostante il mutamento della persona del proprietario.
Si suole dire che il diritto reale su cosa altrui ha diritto di seguito o di sequela, a significare che è un diritto sulla cosa opponibile a tutti i successivi proprietari, salvo eccezioni.
Quando il diritto è costituito su un bene immobile, la sua opponibilità ai terzi acquirenti è subordinata all'avvenuta trascrizione nei registri immobiliari: il diritto non trascritto sarà però opponibile al terzo acquirente se menzionato nell'atto di trasferimento del bene, dove oggetto del trasferimento è in questo caso un bene gravato dal diritto reale altrui.
I diritti reali su cosa altrui godono, come la proprietà, di una difesa in giudizio assoluta: il titolare può difenderli da sé, mediante l'azione confessoria, contro chiunque ne contesti l'esercizio.
I diritti reali sono inoltre suscettibili di possesso e godono di una protezione che non ha confronto con quella dei diritti personali di godimento, poichè sono protetti non solo come diritti, ma anche come potere di fatto sulla cosa, e difesi con le azioni possessorie; l'esercizio del potere di fatto sulla cosa consente l'acquisto del diritto per usucapione.
Quando un diritto reale sullo stesso bene spetta a più persone, si parla in diritto di comunione.
I diritti reali limitati di godimento vanno distinti dai diritti personali di godimento, i quali attribuiscono solo la detenzione della res e non il possesso della stessa, con una conseguente assenza delle azioni confessorie e non trascrivibilità dei titoli in virtù dei quali si gode del bene.
I diritti reali su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà, si estinguono per non uso, con un termine di prescrizione di venti anni, secondo gli artt.970, 1014, 1073 c.c.
Al di fuori dei diritti reali di godimento, vi sono i diritti reali di garanzia, forse più simili ai diritti di credito: si tratta di diritti che costituiscono una garanzia su un bene, garanzia talmente incisiva da poter essere opposta nei confronti di qualsiasi successivo avente diritto sulla cosa.
Lo studio legale avvocati associati Minelli Vancini, situato in via Ragazzi del '99 a Bologna, offre consulenza ed assistenza per questioni inerenti la proprietà ed i diritti reali in genere, con particolar riferimento sia ai diritti reali di godimento che a quelli di garanzia nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe.