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Responsabilità Contrattuale e Responsabilità da Fatto Illecito

Responsabilità Contrattuale e Responsabilità da Fatto Illecito

Nel nostro ordinamento vige il principio generale del neminem laedere, ossia il divieto per ciascun individuo di arrecare danno alla sfera giuridica altrui: commette pertanto un fatto illecito chi viola tale principio con conseguente obbligo di risarcimento del danno a carico di chi ha posto in essere l' atto illecito.

Lo studio legale avvocati associati Minelli Vancini, in via Ragazzi del '99 a Bologna, è in grado di offrire la propria consulenza ed assistenza in tema di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da fatto illecito, con particolar riguardo a questioni attinenti alla responsabilità professionale.
La nozione di inadempimento è disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile, il quale recita che ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno.
La responsabilità contrattuale deriva dall'inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione già esistente tra le parti.
In particolare, a fronte di un mancato o inesatto adempimento, dipendente da cause non imputabili al debitore, per esempio negligenza, all'obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire il conseguente danno patito dal creditore.
Tale forma di responsabilità va tenuta distinta da quella extracontrattuale che consegue alla commissione di un fatto illecito, di un fatto, cioè, lesivo dell'altrui sfera giuridica.
Le principali differenze di disciplina tra i due tipi di responsabilità riguardano la fonte, l'onere della prova, la prescrizione ed i danni da risarcire.
La responsabilità contrattuale è infatti conseguenza di una violazione di un diritto relativo, mentre quella extracontrattuale di un diritto assoluto; inoltre, mentre in caso di inadempimento è il debitore che deve dimostrare la sua mancanza di colpa, in caso di illecito extracontrattuale incombe sul danneggiato la prova della colpa dell'autore dell'illecito.
Il diritto al risarcimento dei danni che derivano dall'inadempimento di un'obbligazione si prescrive in dieci anni, mentre per quello derivante da danni da fatto illecito si prescrive in cinque anni.
Infine, nella responsabilità contrattuale, i danni da risarcire sono limitati ai danni che potevano prevedersi al momento in cui è sorta l'obbligazione, mentre viceversa, nella responsabilità extracontrattuale, vengono compresi anche i danni non prevedibili al momento del fatto.
Il diritto al risarcimento presuppone l'effettiva esistenza del danno, quindi, si atteggia diversamente a seconda che sia configurabile un illecito extracontrattuale od un inadempimento: nel primo caso infatti il problema che si pone è quello della reintegrazione che si risolve innanzitutto, se il danno prodotto è permanente, nell'evitare che le conseguenze dannose già prodottesi continuino a prodursi anche per il futuro, attraverso un risarcimento in forma specifica, secondo quanto previsto dall'art. 2058 c. c.
Se invece tale tipo di risarcimento è in tutto o in parte impossibile, od eccessivamente oneroso per il danneggiante, dovrà configurarsi un risarcimento per equivalente, con corresponsione di una somma di denaro.
Vi sono tuttavia parecchi modi e temperamenti per dimostrare che la non adempienza al contratto da parte di un contraente non è direttamente a lui imputabile, e pertanto non è lecito che subisca le conseguenze del risarcimento del danno: esempio evidente è l'art. 1460 del codice civile, il quale prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione, difesa definita come eccezione di inadempimento.
In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Presupposto dell'inadempimento, e quindi del conseguente risarcimento del danno, è infatti l'esistenza di un'obbligazione (o contratto) in virtù della quale un debitore è tenuto a eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto, detto creditore: non vi è, quindi, inadempimento nel caso di mancata esecuzione di una obbligazione naturale (ad.
esempio perdita al gioco), o l'inosservanza di un semplice onere.
Il codice civile prevede, in favore del creditore adempiente, la possibilità di aggredire i beni dell'altro contraente debitore (art.
2740 c.c. ): il debitore, in caso di accertato inadempimento, risponderà dei danni procurati con tutti i suoi beni (salvo esclusioni specifiche determinate dalla legge), secondo il principio della responsabilità patrimoniale.
Il nostro ordinamento garantisce la parità tra i creditori nel soddisfarsi sui beni del debitore, salvo specifiche esclusioni o cosiddette cause di prelazione (articolo 2741 c.c. ): tale parità è definita Par condicio credito rum, e non è derogabile dall'autonomia privata.
Cause legittime di prelazione, le uniche in grado di alterare il meccanismo della par condicio, sono il pegno, l'ipoteca ed il privilegio.
Circa l'oggetto della garanzia patrimoniale il codice civile specifica che il debitore risponde delle sue obbligazioni (o contratti) con tutti i beni di cui è titolare al momento in cui il creditore agisce in via esecutiva, perciò i beni che fuoriescono dal suo patrimonio prima dell'esecuzione non possono essere assoggettati all'esecuzione forzata.
Tuttavia, eventuali atti di alienazione saranno opponibili ai creditori solo quando, anteriormente al pignoramento, siano stati correttamente assolti gli oneri formali a tal fine previsti (come ad esempio la trascrizione): questa specificazione è dovuta al fatto che l'interesse del debitore a disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori alla loro soddisfazione.
Il rapporto tra questi interessi però si capovolge nei casi in cui l'attività o l'inerzia del debitore pregiudicano gravemente le possibilità del creditore di veder realizzato il proprio diritto; in questi casi soccorreranno invece i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l' azione surrogatoria, l'azione revocatoria, ed il sequestro conservativo.
Il mancato e colpevole inadempimento di un contratto determina nei confronti della parte inadempiente l'obbligo del risarcimento dei danni procurati alla parte adempiente: la determinazione e quantificazione di tali danni, al fine del risarcimento, vanno ricercati e richiesti caso per caso e in relazione allo specifico contratto non adempiuto.
Il compito e l'assistenza dello studio legale avvocati associati Minelli Vancini, che opera a Bologna, Modena e zone limitrofe, è di individuare l'inadempimento, ricercare l'ammontare del danno subito ed ottenere il giusto risarcimento del danno.

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