Mantenimento da Separazione e da Divorzio
In caso di separazione, il dovere di contribuzione si trasforma in quello di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole in caso di sperequazione nei redditi.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, si ritiene che debbano essere valutati gli eventuali aiuti economici a carattere continuativo elargiti da genitori, parenti o convivente. Il coniuge a cui è stata imputata la separazione con addebito perde il diritto al mantenimento e conserva, qualora versi in stato di bisogno, solo quello agli alimenti.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. L’obbligo di mantenimento dei figli permane fino a quando costoro non abbiano raggiunto un’indipendenza economica, tale da consentire loro di provvedere al soddisfacimento delle proprie necessità senza il contributo dei genitori. Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente all’avente diritto, salvo diversa disposizione. Tale norma non si applica ai figli maggiorenni portatori di handicap.
L'effetto patrimoniale più rilevante previsto dalle leggi sul mantenimento da divorzio alla pronuncia di divorzio è costituito dalla somministrazione del c.d. assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole. Per determinare l'entità dell'assegno, il giudice deve attenersi ad una serie di criteri che possono portare ad una riduzione dell'assegno se non all'azzeramento dello stesso. Tali criteri sono i seguenti: ragioni della decisione, condizioni dei coniugi, contributo personale ed economico e durata del matrimonio.
Per “ragioni della decisione”, si intendono non solo le cause determinative della separazione, ma anche il successivo comportamento dei coniugi che abbia costituito un impedimento al ripristino del consorzio familiare.
Quanto alle “condizioni dei coniugi”, esse sottintendono le condizioni sociali e di salute, l’età, le consuetudini, il contesto sociale ed ambientale, nonché l’eventuale convivenza more uxorio.
Il criterio del contributo personale ed economico rileva sotto il profilo delle cure dedicate all’altro coniuge, alla casa, ai figli e al lavoro domestico e sotto il profilo economico.
Il criterio della durata del matrimonio è il parametro attraverso cui esaminare tutti gli altri criteri.
Il principio d'eguaglianza di cui all'art. 29, Cost. impone che i coniugi escano dal matrimonio in condizioni economiche equilibrate tenuto conto delle capacità rispettivamente godute all'inizio del rapporto. Affinché tale principio possa trovare attuazione, è necessario che l'assegno di mantenimento e quello post-matrimoniale abbiano una funzione assistenziale perequativa in modo da evitare che uno dei coniugi possa arricchirsi arrecando pregiudizio all'altro.
Per quanto riguarda le modalità di liquidazione dell’assegno divorzile, la legge prevede la corresponsione periodica e quella in unica soluzione, che può avvenire mediante il pagamento di una somma di denaro o il trasferimento di diritti reali su beni mobili ed immobili. Diversamente dall’assegno periodico, l’assegno in unica soluzione non è suscettibile di revisione e il coniuge beneficiario perde il diritto alla percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge e il diritto alla pensione di reversibilità.
La legge attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile periodico che non sia passato a nuove nozze il diritto alla percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La legge, nel disciplinare i diritti del superstite sulla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, stabilisce che, in assenza di un nuovo coniuge avente i requisiti per la pensione di reversibilità, l'ex coniuge, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, abbia diritto alla pensione di reversibilità, sempreché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora vi sia un coniuge superstite, la pensione di reversibilità e gli altri assegni sono ripartiti tra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno, in base al criterio della durata dei rispettivi matrimoni. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire tra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente deceduto o passato a nuove nozze.
Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per mantenimento di coniuge e figlio in sede di separazione e per mantenimento da divorzio a Bologna e per mantenimento da divorzio a Modena, inteso come mantenimento del coniuge debole (assegno divorzile) e come mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
I costi per il mantenimento da divorzio, inteso come sopra, variano a seconda che la procedura sia consensuale o giudiziale e a seconda della complessità dei rapporti familiari intercorrenti tra genitori e figli e dei rapporti patrimoniali.